Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Opera pubblica - Strada - Immissioni intollerabili, pregiudizievoli alla salute ed alla proprietà - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione è vincolata.
Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)