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Disposizioni relative al contratto d'impiego privato

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il R. decreto 23 maggio 1924, n. 927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, e' quello per il quale una societa' o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attivita' professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

2. Il contratto d'impiego privato puo' anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli impiegati di Enti morali, di Enti parastatali e di Enti pubblici, salvo che il rapporto d'impiego non sia diversamente regolato per legge. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.6

Art. 3

1. Se l'azienda occupi normalmente piu' di venti impiegati, il principale, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, dovra' curare che sia affisso nei locali dell'azienda stessa, in modo ben visibile, un regolamento nel quale siano determinati gli obblighi degli impiegati.

2. Il principale, il quale contravvenga al disposto del precedente alinea, sara' punito con un'ammenda pari a L. 10 per ogni impiegato occupato ed in ogni caso non inferiore a L. 400.

Art. 4

1. Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovra' risultare da atto scritto.

2. Parimenti dovra' risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

3. In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

4. Il periodo di prova non puo' in nessun caso superare:

  1. 1) mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

  2. 2) mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati.

5. Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennita'.

6. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita' di servizio.

Art. 5

1. In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto al pagamento della retribuzione convenuta entro termini in uso nella localita' ove ha sede l'azienda.

2. All'impiegato retribuito in tutto od in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi e' dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sara' corrisposta soltanto per gli affari conclusi.

Art. 6

1. La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo patti in contrario.
All'impiegato e' dovuta una indennita' pari ad un mese di stipendio.

2. Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conservera' all'impiegato il posto, e gli corrispondera' per il periodo di tre mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.2

3. Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verra' computato agli effetti dell'anzianita'.2

4. Nei casi d'interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conservera' il posto al dipendente per il periodo di:

  1. a) 3 mesi, se questi abbia un'anzianita' di servizio non superiore ai 10 anni;

  2. b) 6 mesi, se abbia un'anzianita' di servizio di oltre 10 anni.

5. Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avra' diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla meta' di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla meta' di essa per i successivi.

6. All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, e' dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di servizio.

7. Nell'uno e nell'altro caso e' in facolta' del principale di dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.

8. Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conservera' all'impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la meta' per gli altri due.

9. Se l'interruzione di servizio di cui al 4° e 8° comma dura piu' dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l'impiegato saranno dovute le indennita' di licenziamento di cui all'art. 9.

10. Per la determinazione dell'anzianita' utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennita', viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.

11. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.

12. In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennita' di licenziamento di cui all'art. 10.

Art. 7

1. Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione.

2. Tale periodo non puo' essere minore di:

  1. a) 10 giorni in caso di anzianita' di servizio non superiore ai 5 anni;

  2. b) 15 giorni, in caso di anzianita' di servizio da 5 a 15 anni;

  3. c) 20 giorni, in caso di anzianita' di servizio da 15 a 25 anni;

  4. d) 30 giorni, in caso di anzianita' di servizio di oltre 25 anni.

3. E' rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovra' cadere il periodo di riposo.

4. Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi piu' brevi purche' sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.

Art. 8

1. L'impiegato non puo' trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

2. E' obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma dl concorrenza sleale, ne' durante, ne' dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.

3. Il principale, alla sua volta non potra' con speciali convenzioni restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma.

Art. 9

1. Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennita' nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

2. La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinane da forza maggiore.

3. Non e' dovuta disdetta, ne' indennita' nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza cosi' grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 10

1. Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura piu' larga, sara' determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

  1. A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

    1. 1° mesi 2 di preavviso per gli institori, procuratori rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

    2. 2° mesi 1 di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegata di concetto;

    3. 3° giorni 15 di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune;

  2. B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

    1. 1° mesi 3 di preavviso per la prima categoria;

    2. 2° giorni 45 per la seconda categoria;

    3. 3° giorni 30 per la terza categoria;

  3. C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

    1. 1° mesi 4 per la prima categoria;

    2. 2° mesi 2 per la seconda categoria;

    3. 3° giorni 45 per la terza categoria.

2. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.

3. In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, e' dovuta una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

4. Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennita' corrispondente, e' in ogni caso dovuta una indennita' non inferiore alla meta' dell'importo di tante mensualita' di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati.135

5. Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennita' continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonche' le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno misurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

Art. 11

1. Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sara' tenuto all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

2. In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennita' stabilite dagli articoli precedenti.3

Art. 12

1. Le indennita' di licenziamento di cui all'art. 10 debbono essere pagate all'impiegato all'atto della cassazione di servizio.

Art. 13

1. In caso di morte dell'impiegato, spettera' al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono n suo carico le indennita' di licenziamento, di cui all'art. 10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Societa' di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale.

Art. 14

1. Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennita' corrispondente.

2. Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennita' gravante su costui.