diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1325 del 30/11/1982 Ud. (dep. 15/02/1983) Rv. 157427 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - CONTESTAZIONE GENERICA - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UN'IPOTESI SPECIFICA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157427-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - CONTESTAZIONE GENERICA - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UN'IPOTESI SPECIFICA - LEGITTIMITÀ.*

Quando non è stata precisata la specie di colpa attribuita allo imputato, devono ritenersi comprese nella contestazione generica tutte le ipotesi di colpa previste dall'art. 43 cod. pen., con la conseguenza che è legittima l'affermazione di responsabilità per una qualunque di esse.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)