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Sez. L, Sentenza n. 13352 del 11/12/1991 (Rv. 474996 - 01)

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Puglia - In genere | Corsi di formazione professionale - Dipendenti dell'ente gestore - Retribuzione ed altre spettanze - Onere della Regione - Chiamata in garanzia di quest'ultima nella controversia tra docente ed ente gestore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474996-01

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Puglia - In genere

La Regione Puglia, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1983 n. 9, oltre a compiti di specifica organizzazione, grava (in definitiva) l'onere della retribuzione ed altre indennità spettanti ai dipendenti dell'ente gestore del corso di formazione professionale, può da questo essere chiamata in garanzia, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., ove l'ente gestore predetto, convenuto in giudizio da un suo docente per il pagamento di spettanze retributive, intenda riversare sulla Regione stessa le conseguenze economiche di tale pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Reg. Puglia 17/06/1983 num. 9 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)