Sez. 1, Sentenza n. 1613 del 29/05/1971 (Rv. 352034 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLARE DELL'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DI FUNZIONARIO DI CONCETTO ABILITATO - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLARE DELL'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DI FUNZIONARIO DI CONCETTO ABILITATO - SUFFICIENZA.*
Nel processo tributario davanti alle commissioni la sottoscrizione del titolare dell'ufficio non e condizione di validita dell'impugnazione. Deve quindi ritenersi legittima la prassi amministrativa seguita dagli uffici finanziari, secondo cui i capi reparto sottoscrivono i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni tributarie. E sufficiente, infatti, che l'ufficio sia rappresentato da un funzionario di concetto abilitato, almeno potenzialmente, a svolgere mansioni vicarie in luogo del suo dirigente. (V 2659'70, mass n 349090).*
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1933 num. 183 art. 175, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)