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Sez. 3, Sentenza n. 10620 del 21/04/2026 (Rv. 677639-01)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Revocatoria ordinaria nei confronti del socio di società in accomandita semplice - Sufficienza della garanzia patrimoniale - Estraneità del patrimonio sociale - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677639-01

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).

Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2271, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)