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Sez. U, Sentenza n. 107 del 19/01/1970 (Rv. 344817 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - RINUNZIA SOLO AI MOTIVI PROPOSTI CONTRO UNA DELLE CONTROPARTI - SCINDIBILITA DELLA LITE - ESTINZIONE LIMITATAMENTE AD UN RAPPORTO PROCESSUALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344817-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - RINUNZIA SOLO AI MOTIVI PROPOSTI CONTRO UNA DELLE CONTROPARTI - SCINDIBILITA DELLA LITE - ESTINZIONE LIMITATAMENTE AD UN RAPPORTO PROCESSUALE - AMMISSIBILITA.*

Il principio dell'unita del processo non e di ostacolo a che produca effetto una dichiarazione di rinunzia, accettata, ad alcuni dei motivi di un ricorso per Cassazione, proposti nei confronti di solo una delle controparti, ove la rinunzia si riferisca ad un rapporto processuale che, quantunque congiunto con quello instaurato con le altre parti, non sia inscindibile da questo. In tal caso,, pertanto, il processo puo dichiararsi estinto, limitatamente al rapporto processuale fra le parti fra le quali la rinunzia e intervenuta. (V 2329-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)