Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 02)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di “chance” - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)