DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (91/67/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che gli animali ed i prodotti dell'acquacoltura sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato;
considerando che l'allevamento di animali d'acquacoltura e l'immissione sul mercato di animali e prodotti dell'acquacoltura costituiscono una fonte di reddito per chi lavora nel settore della pesca;
considerando che per assicurare lo sviluppo razionale di questo settore ed aumentare la produttività occorre stabilire norme comunitarie di polizia sanitaria per questo settore;
considerando che in tale contesto è necessario contribuire al completamento del mercato interno, evitando al tempo stesso la diffusione delle malattie contagiose;
considerando che la situazione zoosanitaria degli animali d'acquacoltura non è omogenea nel territorio della Comunità; che si deve ricorrere al concetto di zona quando si fa riferimento a parti del territorio interessato;
considerando che è opportuno stabilire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di queste zone;
considerando che occorre anche far riferimento alla nozione di azienda beneficiaria di una qualifica zoosanitaria particolare;
considerando che è opportuno definire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di tali aziende;
considerando che è necessario stabilire i requisiti comunitari applicabili all'importazione dai paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura; che tali requisiti devono comprendere le misure di salvaguardia opportune;
considerando che occorre istituire un sistema d'ispezione comunitario per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;
considerando che conviene procedere a studi scientifici per poter completare in futuro le regole previste nella presente direttiva;
considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,
CAPITOLO 1 Disposizioni generali
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER b) All'allegato B è soppresso il trattino seguente: Fatto a....................................................., il. Denominazione del servizio ufficiale: Timbro del servizio ufficiale . Nome (in lettere maiuscole) . Qualifica del firmatario . Firma III. CAPITOLO 2 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA III. Paese di origine:. III. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):. . III. Animali o prodotti:.>SPAZIO PER TABELLA> IV. Destinazione Paese di destinazione:. Destinatario (nome e indirizzo):. . IV. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):. . VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a....................................................., il. Denominazione del servizio ufficiale: Timbro del servizio ufficiale . Nome (in lettere maiuscole) . Qualifica del firmatario . Firma III. CAPITOLO 3 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA ZONA LITORANEA RICONOSCIUTA III. Paese di origine:. Zona riconosciuta:. III. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):. . III. Animali:.>SPAZIO PER TABELLA> IV. Destinazione Paese di destinazione:. Destinatario (nome e indirizzo):. . IV. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):. . VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona litoranea riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a....................................................., il. Denominazione del servizio ufficiale: Timbro del servizio ufficiale . Nome (in lettere maiuscole) . Qualifica del firmatario . Firma III. CAPITOLO 4 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA III. Paese di origine:. III. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):. . III. Animali:.>SPAZIO PER TABELLA> IV. Destinazione Paese di destinazione:. Destinatario (nome e indirizzo):. . IV. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):. . VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a....................................................., il. Denominazione del servizio ufficiale: Timbro del servizio ufficiale . Nome (in lettere maiuscole) . Qualifica del firmatario . Firma III.