Sez. 3, Sentenza n. 11003 del 14/07/2003 (Rv. 565031 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno patrimoniale subito dal figlio maggiorenne in conseguenza della morte del genitore - Raggiunta indipendenza economica del figlio - Circostanza ostativa - Esclusione - Venir meno di provvidenze aggiuntive destinate dal genitore al figlio - Sufficienza ai fini della configurabilità, e della conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il fatto che i figli della vittima, deceduta a seguito di un sinistro, siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)