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Sez. U, Sentenza n. 5559 del 18/04/2002 (Rv. 553794 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Iscrizione - Presupposti - Ufficio legale presso enti pubblici - Nozione - Unità organica autonoma, con esclusione di attività ulteriore di gestione - Necessità - Anche al fine del sorgere di un'aspettativa tutelata in capo al dipendente a seguito di trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato - Fattispecie relativa a dipendente addetto al ramo professionale legale dell'ENPAM.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553794-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

Al fine dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi all'albo degli avvocati, l'art. 3, ultimo comma, lett. b), del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, richiede che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione; ne consegue che la mancanza, presso detto ente, di un ufficio legale siffatto preclude la configurabilità di un'aspettativa tutelata dell'interessato in ordine all'iscrizione nell'albo speciale successivamente alla trasformazione dell'ente medesimo in fondazione di diritto privato. (Principio espresso in fattispecie di dipendente addetto al ramo professionale legale dell'ENPAM).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1993 num. 198 art. 2, Legge 09/08/1993 num. 292, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)