Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo vigente
Art. 88
1. L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
Art. 89
1. La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o e' cessata, dichiara che non vi e' luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.
Art. 90
1. Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.
2. La procedura e' regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
Art. 91
1. I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.
2. La sentenza e' notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.
3. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza puo' stabilire altre forme di pubblicita'.
4. Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una societa' soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle societa' provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 92
1. Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
2. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.
3. Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa'.
4. All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
5. Il compenso dell'amministratore giudiziario e' determinato dal tribunale.
Art. 93
1. L'amministratore giudiziario e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
1. L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo' essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
2. L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e' la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e' comunicato immediatamente alla societa'.
3. Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammes se contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 95
1. Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio e' determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.
Art. 96
1. L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto.
2. Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
3. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
4. Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
Art. 97
1. Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
1. Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi piu' favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell'indennita' sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Le richiamate norme si applicano altresi' ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi e regolamenti speciali, nonche' ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi piu' favorevoli al prestatore di lavoro.
Art. 99
1. Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale.
2. Tale decreto stabilira' altresi' la data di attuazione del registro delle imprese, nonche' le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Art. 100
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Art. 101
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
Art. 101-bis
1. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
Art. 101-ter
1. Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita' attuata nello Stato ove e' situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Art. 101-quater
1. Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita' dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicita'.
Art. 102
1. Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societa' saranno emanate con decreto reale.
2. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.
Art. 103
1. I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.
Art. 104
1. Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa'.
Art. 105
1. La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e' regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa', salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.