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Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010 (Rv. 613803 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Natura - Funzione - Contenuto - Contestazione del rapporto - Prova delle prestazioni eseguite - Configurabilità - Esclusione - Mero indizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613803-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)