Sez. 3, Sentenza n. 744 del 23/01/2002 (Rv. 551770 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza territoriale derogabile - Sentenza del giudice di pace - Ricorso ordinario per cassazione - Rituale proposizione dell'eccezione ex art. 38, terzo comma cod. proc. civ. - Accertamento d'ufficio da parte della Corte di Cassazione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In sede di ricorso ordinario per cassazione, proposto, per ragioni di competenza per territorio derogabile, avverso una sentenza del giudice di pace, operando la regola di cui all'art. 161, primo comma cod. proc. civ., non si applica il principio (elaborato in relazione al regolamento di competenza) secondo cui la Corte di Cassazione è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, terzo comma cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, anche quando il ricorrente si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)