Sez. 2, Sentenza n. 102 del 18/01/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117712 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - GIUDICE CHE ACCOLGA LE CONCLUSIONI PERITALI - MOTIVAZIONE - LIMITI - CONTRASTO FRA LE CONCLUSIONI PERITALI E ALTRE DOCUMENTAZIONI PRODOTTE IN ATTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE IN SEDE DI MOTIVAZIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE - GIUDICE CHE ACCOLGA LE CONCLUSIONI PERITALI - MOTIVAZIONE - LIMITI - CONTRASTO FRA LE CONCLUSIONI PERITALI E ALTRE DOCUMENTAZIONI PRODOTTE IN ATTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE IN SEDE DI MOTIVAZIONE.*
Quando il giudice concorda con le conclusioni cui e pervenuto il perito d'ufficio, ritenendole fondate su argomenti logici e convincenti, e accetta pertanto i criteri e i metodi d'indagine adottati dallo stesso, non e necessario, ai fini della motivazione della sentenza, che indugi in un particolareggiato esame critico della perizia per dimostrare come dette conclusioni S'identifichino col proprio convincimento. Quando peraltro esistano molteplici e seri motivi che valgano a far sorgere il dubbio che il perito possa essere caduto in errore il predetto principio trova un limite nel senso che, ove il giudice adotti le conclusioni del perito che siano contraddette da altro elaborato tecnico e da certificazioni prodotte in Atti, egli ha il preciso dovere di prendere in esame le risultanze di detti elaborati e certificati contrastanti con la perizia e di precisare perche li disattenda e basi invece il suo convincimento sulla perizia d'ufficio. Ove cio non avvenga, la sentenza e affetta dal vizio di Mancanza di motivazione. (V 107573, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)