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Sez. 3, Sentenza n. 345 del 13/02/1970 Ud. (dep. 03/08/1970) Rv. 115070 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -DIFFERENZA - SINGOLI DELITTI COMPIUTI UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115070-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -DIFFERENZA - SINGOLI DELITTI COMPIUTI UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - COMPATIBILITA.*

La differenza fra la associazione per delinquere prevista dall'art 416 cod pen, e la compartecipazione criminosa, disciplinata dagli artt 110 e seguenti dello stesso codice, va ravvisata nel fatto che, mentre in questa l'accordo, il quale puo anche intervenire fra due sole persone, e circoscritto alla realizzazione di uno o piu reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo che questi sono stati commessi, nella prima l'accordo, che deve intervenire fra almeno tre persone ed avere carattere generale e continuativo, ha per oggetto l'attuazione di un programma criminoso e precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalita della sua esecuzione, dopo la quale, di regola, non viene meno, ma continua a sussistere per la ulteriore utilizzazione del programma stesso. E poiche questo accordo, di carattere generale e continuativo, ma non necessariamente indeterminato nel tempo, e punito indipendentemente dalla esecuzione, consumata o tentata, dei delitti inclusi nel programma, il reato de quo puo ben sussistere anche quando i singoli delitti compiuti possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro esecuzione, essere giuridicamente unificati nella Forma del reato continuato. (V 113151, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)