Sez. 2, Sentenza n. 512 del 20/02/1973 (Rv. 362523 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronuncia sulle spese e riservata al potere discrezionale del giudice di merito, che non incontra alcun limite al di fuori di quello costituito dal divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; onde soltanto la violazione di questo limite legittima la proposizione di un'utile censura in Cassazione. (Conf 1697/72, mass n 358578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)