Sez. 5, Sentenza n. 7605 del 23/04/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130530 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA - NATURA GIURIDICA DEL REATO - BENE PROTETTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA - NATURA GIURIDICA DEL REATO - BENE PROTETTO.*
L'emissione di assegno a vuoto e un reato istantaneo e si consuma al momento dell'emissione del titolo. A tale momento deve quindi farsi riferimento al fine di stabilire se ricorre l'ipotesi del 'caso piu gravè, che significa episodio che possa cagionare una lesione particolarmente sensibile dell'interesse protetto, poiche l'entita di tale lesione non e data solo dall'ammontare del danno economico patito dalla persona offesa, ma anche dall'offesa portata alla buona fede, fondamento dei traffici commerciali ed alla fiducia su cui si basa la circolazione degli assegni bancari. Sulla gravita del caso, pertanto, non puo avere influenza il comportamento del reo successivo alla commissione del reato, in particolare il parziale o totale pagamento degli assegni dopo il protesto, poiche si tratta di comportamento che, essendo appunto successivo, non puo incidere sulla entita del fatto, ma solo, se del caso, attenuarne le conseguenze. (Conf 127599, 127561, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)