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Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 24/03/2003 (Rv. 561322 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratto predisposto da uno dei contraenti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561322-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in relazione ad immobile adibito a farmacia con sovrastante appartamento, locato dal Comune, aveva ritenuto efficace la clausola, prevedente la possibilità di sublocazione solo col consenso del locatore, contenuta nel contratto predisposto dal segretario comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)