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Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,

È necessario apportare numerose modifiche sostanziali ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei4, (CEE) n. 2408/92, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie5, e (CEE) n. 2409/92, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci6. Ai fini di maggiore chiarezza è opportuno riformulare e consolidare tali regolamenti in un unico regolamento.

Per garantire un’applicazione più efficiente e uniforme della normativa comunitaria per il mercato interno dell’aviazione è necessario apportare una serie di adeguamenti all’attuale quadro normativo.

Riconoscendo la potenziale correlazione tra la salute finanziaria di un vettore e la sicurezza, è opportuno istituire una vigilanza più rigorosa sulla situazione finanziaria dei vettori aerei.

Vista la crescente importanza dei vettori aerei con basi operative in vari Stati membri e la necessità di assoggettarli a controlli efficaci, è opportuno affidare allo stesso Stato membro la responsabilità di controllare il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio.

Per assicurare un costante monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze di esercizio di tutti i vettori aerei comunitari è opportuno che le autorità competenti per il rilascio delle licenze provvedano a valutazioni periodiche della situazione finanziaria dei vettori aerei. È opportuno, pertanto, che questi ultimi forniscano informazioni sufficienti circa la loro situazione finanziaria, in particolare nei primi due anni della loro esistenza, in quanto tale periodo è particolarmente critico per la sopravvivenza di un vettore aereo sul mercato. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dalla diversa applicazione delle norme a livello nazionale, è necessario rafforzare il controllo finanziario su tutti i vettori aerei comunitari da parte degli Stati membri.

Per ridurre i rischi per i passeggeri è opportuno che ai vettori aerei comunitari che non rispettano le prescrizioni necessarie per mantenere una licenza di esercizio valida venga impedito di continuare ad operare. In tali casi, l’autorità competente per il rilascio della licenza dovrebbe revocare o sospendere la licenza di esercizio.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili7, i vettori aerei dovrebbero essere assicurati per coprire la responsabilità in caso di incidenti per quanto riguarda i passeggeri, le merci trasportate e i terzi. Dovrebbe inoltre essere imposto l’obbligo ai vettori aerei di essere assicurati per coprire la responsabilità in caso di incidenti per quanto riguarda la posta.

Per evitare l’eccessivo ricorso a contratti di utilizzazione di aeromobili immatricolati in paesi terzi, in particolare di wet lease, è opportuno che tale possibilità sia riservata in circostanze eccezionali, quale una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario, che sia strettamente limitata nel tempo e che siano rispettate norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto riguarda i dipendenti di un vettore aereo comunitario che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo comunitario ha la principale sede di attività commerciale, gli Stati membri dovrebbero garantire l’opportuna applicazione della legislazione sociale nazionale e comunitaria.

Per completare il mercato interno dell’aviazione è opportuno rimuovere le restrizioni ancora esistenti applicate tra gli Stati membri, quali le restrizioni relative al code sharing sulle rotte verso i paesi terzi o alla fissazione dei prezzi sulle rotte verso i paesi terzi con uno scalo intermedio in un altro Stato membro (sesta libertà di volo).

Per tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare la loro lontananza, insularità e piccole dimensioni, nonché della necessità di collegarle adeguatamente con le regioni centrali della Comunità, può essere giustificata l’adozione di disposizioni speciali concernenti le norme relative al periodo di validità dei contratti per oneri di servizio pubblico per le rotte verso tali regioni.

È opportuno definire in modo chiaro ed inequivoco le condizioni in base alle quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico, assicurando allo stesso tempo che alle relative procedure di gara partecipi un numero sufficiente di concorrenti. È opportuno che la Commissione sia in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie per valutare le motivazioni economiche che giustifichino l’imposizione di oneri di servizio pubblico in ogni singolo caso.

È opportuno chiarire e semplificare le norme in vigore in merito alla distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città o conurbazione.

È opportuno garantire agli Stati membri la possibilità di affrontare problemi improvvisi derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili che rendano particolarmente difficile, sul piano tecnico o pratico, l’effettuazione dei servizi aerei.

I clienti dovrebbero poter ottenere tutte le tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci indipendentemente dal luogo di residenza all’interno della Comunità o dalla loro nazionalità e indipendentemente dal luogo di stabilimento delle agenzie di viaggio all’interno della Comunità.

I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire un’applicazione più omogenea della normativa comunitaria in materia di mercato interno dell’aviazione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura internazionale del trasporto aereo e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.

La dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune su detto aeroporto adottata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987.

È pertanto necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari.

2. L’applicazione del capo III del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «licenza d’esercizio», un’abilitazione, rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle licenze a un’impresa, che consente di operare servizi aerei, secondo le modalità indicate nell’abilitazione stessa;

  2. 2) «autorità competente per il rilascio delle licenze», un’autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere una licenza d’esercizio conformemente alle disposizioni del capo II;

  3. 3) «impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;

  4. 4) «servizio aereo», un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;

  5. 5) «volo», la partenza da un aeroporto determinato verso un aeroporto di destinazione determinato;

  6. 6) «volo locale», un volo che non comporta il trasporto di passeggeri, posta e/o merci tra differenti aeroporti o altri punti di atterraggio autorizzati;

  7. 7) «aeroporto», qualsiasi zona di uno Stato membro appositamente attrezzata ai fini dei servizi aerei;

  8. 8) «certificato di operatore aereo (COA)», un certificato rilasciato a un’impresa in cui si attesti che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni specificate nel documento stesso, come previsto nelle pertinenti disposizioni del diritto comunitario o nazionale applicabile;

  9. 9) «controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:

    1. a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;

    2. b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;

  10. 10) «vettore aereo», un’impresa in possesso di una licenza d’esercizio valida o altro documento equivalente;

  11. 11) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un’autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II;

  12. 12) «piano economico», una descrizione dettagliata delle attività commerciali che il vettore aereo intende svolgere nel periodo in questione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato previsto e gli investimenti da effettuare, comprese le implicazioni economiche e finanziarie di tali attività;

  13. 13) «servizio aereo intracomunitario», un servizio aereo prestato all’interno della Comunità;

  14. 14) «diritto di traffico», il diritto di prestare un servizio aereo tra due aeroporti comunitari;

  15. 15) «vendita del solo posto», la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l’alloggio;

  16. 16) «servizio aereo di linea», una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

    1. a) su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);

    2. b) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:

      in base a un orario pubblicato, oppure

      con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;

  17. 17) «capacità», il numero di posti o la capacità di carico offerti al pubblico su un servizio aereo di linea nell’arco di un determinato periodo;

  18. 18) «tariffe aeree passeggeri», il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;

  19. 19) «tariffe aeree merci», il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;

  20. 20) «Stato membro interessato o Stati membri interessati», lo Stato membro o gli Stati membri entro il quale o tra i quali si effettua un servizio aereo;

  21. 21) «Stato membro coinvolto o Stati membri coinvolti», lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e lo Stato membro o gli Stati membri in cui il vettore aereo o i vettori aerei che esercitano il servizio hanno ottenuto la licenza;

  22. 22) «conurbazione», un’area urbana comprendente alcune città che, attraverso la crescita della popolazione e l’espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un’unica area edificata;

  23. 23) «conti di gestione», esposizione dettagliata delle entrate e dei costi di un vettore aereo per il periodo in questione, comprendente una scomposizione in attività legate al trasporto aereo e altre attività, nonché in elementi pecuniari e non pecuniari;

  24. 24) «contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario;

  25. 25) «contratto di wet lease (noleggio con equipaggio)», un contratto tra vettori aerei in virtù del quale l’impiego dell’aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore;

  26. 26) «principale centro di attività», la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nello Stato membro in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario.

Capo II. Licenza d’esercizio

Art. 3 Licenza d’esercizio

1. Le imprese stabilite nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d’esercizio appropriata. Un’impresa che soddisfa le prescrizioni del presente capo ha il diritto al rilascio della licenza d’esercizio.

2. L’autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia né mantiene in vigore le licenze d’esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo.

3. Fatta salva ogni altra disposizione di diritto comunitario, nazionale o internazionale applicabile, le seguenti categorie di servizi aerei non sono soggette all’obbligo del possesso di una licenza d’esercizio valida:

  1. a) servizi aerei prestati mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri; e

  2. b) voli locali.

Art. 4 Condizioni per il rilascio di una licenza d’esercizio

L’autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che questa:

  1. a) abbia il principale centro di attività in tale Stato membro;

  2. b) sia titolare di un COA valido rilasciato da un’autorità nazionale dello stesso Stato la cui autorità competente per il rilascio delle licenze è responsabile per il rilascio, il rifiuto, la revoca o la sospensione della licenza d’esercizio del vettore aereo comunitario;

  3. c) abbia nella propria disponibilità uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di dry lease;

  4. d) la sua attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, o la riparazione e manutenzione di aeromobili;

  5. e) la sua struttura aziendale consenta all’autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;

  6. f) gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;

  7. g) rispetti le condizioni finanziarie di cui all’articolo 5;

  8. h) rispetti i requisiti in materia di copertura assicurativa di cui all’articolo 11 e al regolamento (CE) n. 785/2004; e

  9. i) rispetti le condizioni di onorabilità di cui all’articolo 7.

Art. 5 Condizioni finanziarie per il rilascio di una licenza di esercizio

1. L’autorità competente per il rilascio delle licenze verifica in maniera approfondita che un’impresa che richiede per la prima volta una licenza di esercizio sia in grado di dimostrare:

  1. a) di poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali stabiliti in base a presupposti realistici per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall’inizio delle operazioni; e

  2. b) di poter far fronte ai costi fissi e operativi connessi con le operazioni secondo i suoi piani economici e determinati in base a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni e senza tener conto delle entrate derivanti da dette operazioni.

2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta un piano economico per almeno i primi tre anni di attività. Il piano economico deve inoltre indicare nel dettaglio i legami finanziari esistenti tra il richiedente e qualsiasi altra attività commerciale cui esso partecipi, sia direttamente che attraverso imprese associate. Il richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dati di cui all’allegato I, punto 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un’impresa che richiede una licenza d’esercizio per attività con aeromobili di massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Dette imprese devono dimostrare che il loro capitale netto è pari ad almeno 100000 EUR o fornire, a richiesta dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, tutte le informazioni pertinenti ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, in particolare i dati di cui all’allegato I, punto 1. Tuttavia, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può applicare i paragrafi 1 e 2 ad un’impresa che richiede una licenza d’esercizio ai sensi del precedente comma e che intende effettuare servizi aerei di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di EUR all’anno.

Art. 6 Certificato di operatore aereo

1. In qualsiasi momento, il rilascio e la validità di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un COA valido che specifichi le attività contemplate dalla licenza d’esercizio.

2. Ogni eventuale modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare, ove previsto, nella sua licenza di esercizio.

Art. 7 Prova di onorabilità

1. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, se alle persone che gestiscono l’attività dell’impresa effettivamente e in modo continuato è richiesta la presentazione di prove relative alla moralità o all’assenza di dichiarazione di fallimento, l’autorità competente per il rilascio delle licenze accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Se lo Stato membro di origine o lo Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente non rilascia i documenti di cui al paragrafo 1, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata, o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente. Tale autorità, notaio o organo professionale qualificato, rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

3. L’autorità competente per il rilascio delle licenze può esigere che i documenti o gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 siano presentati non oltre tre mesi dalla data del loro rilascio.

Art. 8 Validità di una licenza d’esercizio

1. La licenza d’esercizio resta valida finché il vettore aereo comunitario soddisfa le prescrizioni del presente capo. A richiesta, il vettore aereo comunitario deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all’autorità competente per il rilascio delle licenze che soddisfa tutte le prescrizioni del presente capo.

2. L’autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l’osservanza di tali prescrizioni nei seguenti casi:

  1. a) due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d’esercizio;

  2. b) qualora si sospetti un potenziale problema; o

  3. c) su richiesta della Commissione.

Qualora sospetti che i problemi finanziari di un vettore aereo comunitario possano pregiudicare la sicurezza del suo esercizio, l’autorità competente per il rilascio delle licenze informa immediatamente l’autorità competente per il COA.

3. La licenza d’esercizio deve costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma qualora un vettore aereo comunitario:

  1. a) non abbia iniziato l’attività entro sei mesi dal rilascio della licenza d’esercizio;

  2. b) abbia sospeso l’attività per oltre sei mesi; oppure

  3. c) che sia stato abilitato in base all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, intenda esercitare attività con aeromobili di dimensioni superiori ai valori limite di cui all’articolo 5, paragrafo 3, oppure non soddisfi più le condizioni finanziarie ivi stabilite.

4. I vettori aerei comunitari presentano alle autorità competenti per il rilascio delle licenze i propri bilanci certificati entro sei mesi dall’ultimo giorno del relativo esercizio finanziario salvo diversa disposizione del diritto nazionale. Nel corso dei primi due anni di esercizio di un vettore aereo comunitario, a richiesta i dati di cui al punto 3 dell’allegato I sono messi a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario al quale ha rilasciato una licenza d’esercizio, chiedendo le informazioni pertinenti. Nel quadro di tale verifica, il vettore aereo comunitario in questione aggiorna i dati di cui al punto 3 dell’allegato I e li trasmette, a richiesta, all’autorità competente per il rilascio delle licenze.

5. I vettori aerei comunitari notificano all’autorità competente per il rilascio delle licenze:

  1. a) in anticipo i programmi relativi all’attivazione di un nuovo servizio aereo verso un continente o una regione del mondo che non erano precedentemente serviti o a qualunque altra modifica sostanziale della portata della loro attività inclusi, tra gli altri, cambiamenti del tipo o numero di aeromobili utilizzati;

  2. b) in anticipo eventuali fusioni o acquisizioni previste; e

  3. c) entro quattordici giorni qualsiasi cambiamento di proprietà di qualunque quota azionaria che rappresenti il 10 % o più del capitale complessivo del vettore aereo comunitario o della sua società madre o della società che in ultima istanza lo controlla.

6. Qualora le autorità competenti per il rilascio delle licenze ritengano che i cambiamenti notificati ai sensi del paragrafo 5 abbiano significative ripercussioni sulle finanze del vettore aereo comunitario, richiedono la presentazione di un piano economico riveduto che riporti detti cambiamenti e comprenda un periodo di almeno dodici mesi dalla data di attuazione, nonché i dati di cui all’allegato I, punto 2, in aggiunta alla informazioni da fornire a norma del paragrafo 4. Le autorità competenti per il rilascio delle licenze adottano una decisione sul piano economico riveduto che stabilisce se il vettore può far fronte ai suoi impegni effettivi e potenziali durante detto periodo di dodici mesi. Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie.

7. L’autorità competente per il rilascio delle licenze decide se le licenze d’esercizio che ha rilasciato a vettori aerei comunitari debbano formare oggetto di una richiesta di conferma nel caso di cambiamenti di uno o più elementi che influiscono sulla situazione giuridica di un vettore comunitario e, in particolare, in caso di fusione o acquisizione.

8. I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano ai vettori aerei comunitari che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOM inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori comunitari devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100000 EUR o di fornire, a richiesta dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, le informazioni pertinenti ai fini della verifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tuttavia l’autorità competente per il rilascio delle licenze può applicare le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 ai vettori aerei comunitari da essa abilitati che effettuano servizi aerei di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di EUR all’anno.

Art. 9 Sospensione e revoca di una licenza d’esercizio

1. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario da essa abilitato. Sulla base della propria verifica l’autorità sospende o revoca la licenza d’esercizio qualora giunga alla conclusione che tale vettore aereo comunitario non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi. Tuttavia, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare una licenza provvisoria di durata non superiore a dodici mesi in attesa della ristrutturazione finanziaria di un vettore aereo comunitario, purché non sussistano pericoli per la sicurezza, tale licenza temporanea rifletta, ove previsto, ogni modifica del COA e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro tale periodo di tempo.

2. Qualora sussistano chiari segnali dell’esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo comunitario a cui abbia rilasciato una licenza, l’autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d’esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi. L’autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione delle sue decisioni in relazione allo stato della licenza d’esercizio.

3. Qualora i bilanci certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, non siano stati trasmessi entro il termine ultimo indicato in tale articolo, l’autorità competente per il rilascio delle licenze chiede senza inutili indugi al vettore aereo comunitario di farle pervenire i bilanci certificati. Se i bilanci certificati non sono trasmessi entro un mese, la licenza d’esercizio può essere sospesa o revocata.

4. L’autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza d’esercizio qualora il vettore aereo comunitario le trasmetta deliberatamente e temerariamente informazioni false su un elemento sostanziale.

5. In caso di sospensione o ritiro del COA di un vettore aereo comunitario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca immediatamente la licenza d’esercizio di quel vettore.

6. L’autorità competente per il rilascio delle licenze può sospendere o revocare la licenza d’esercizio di un vettore aereo comunitario qualora questi non soddisfi più i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7.

Art. 10 Decisione sul rilascio di una licenza d’esercizio

1. L’autorità competente per il rilascio delle licenze decide sulla richiesta quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili. La decisione viene comunicata al richiedente. Ogni decisione di diniego deve recare l’indicazione dei motivi.

2. Le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca di una licenza d’esercizio sono rese pubbliche dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze, che ne informano la Commissione.

3. Un elenco delle decisioni delle autorità competenti per il rilascio delle licenze in merito al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle licenze d’esercizio è pubblicato una volta all’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 11 Requisiti in materia di copertura assicurativa

Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 785/2004, i vettori aerei devono essere assicurati per coprire la responsabilità in caso di incidenti per quanto riguarda la posta.

Art. 12 Immatricolazione

1. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3, gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati, a scelta dello Stato membro la cui autorità competente rilascia la licenza d’esercizio, nel registro nazionale di detto Stato o nella Comunità.

2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente accetta di immatricolare nel suo registro nazionale, senza richiedere il pagamento di diritti discriminatori e senza indugio, gli aeromobili di proprietà di cittadini di altri Stati membri e i trasferimenti dai registri aeronautici di altri Stati membri. Oltre alle normali spese di immatricolazione non viene applicato alcun diritto per il trasferimento di un aeromobile.