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Sez. 2, Sentenza n. 45389 del 06/11/2008 Cc. (dep. 05/12/2008) Rv. 241974 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter cod. pen. - Reato addebitato a più persone - Estensibilità del sequestro all'intero importo del prezzo o del profitto per ciascuna di esse - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241974-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 - bis cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. (La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316 bis, Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)