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Sez. 1, Sentenza n. 1174 del 28/03/1975 (Rv. 374610 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN BASE A PROPRIA DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI AVVISO DI AUMENTO DA PARTE DEL COMUNE - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374610-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN BASE A PROPRIA DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI AVVISO DI AUMENTO DA PARTE DEL COMUNE - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*

Relativamente all'imposta sul valore delle aree fabbricabili, di cui alla legge 5 marzo 1963 n 246, il pagamento effettuato, in base a propria denuncia ed autoliquidazione, dallo stesso contribuente, in data anteriore alla sentenza 23 maggio 1966, n 44, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art 25, secondo comma, della legge citata, deve considerarsi irripetibile anche nel caso in cui a rettifica della denuncia del contribuente il comune abbia notificato avviso di aumento, ed esclusivamente contro l'atto di questa rettifica sia stato proposto ricorso alla commissione comunale. La contestazione introdotta con tale impugnazione non coinvolge, infatti, il pagamento effettuato in base alla predetta denuncia ed autoliquidazione; e, dunque, poiche nel momento in cui intervenne la sentenza della Corte costituzionale non sussisteva controversia fra le parti in ordine al debito relativo, il pagamento, per quella parte d'imposta, riguardava un rapporto ormai esaurito. (V 1824/74, mass n 370026).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)