Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 06/04/1983 (Rv. 427274 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AL CREDITORE DI UNA MAGGIORAZIONE PERCENTUALE DELLA SOMMA DI DENARO ATTRIBUITAGLI IN RELAZIONE ALLA PRESUMIBILE UTILIZZAZIONE CHE EGLI NE AVREBBE FATTO IN CASO DI TEMPESTIVO ADEMPIMENTO - CENSURABILITĂ€ PER IL SOLO FATTO DELLA NON CORRISPONDENZA DELLA MAGGIORAZIONE RISPETTO AL TASSO DI SVALUTAZIONE SECONDO GLI INDICI ISTAT.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AL CREDITORE DI UNA MAGGIORAZIONE PERCENTUALE DELLA SOMMA DI DENARO ATTRIBUITAGLI IN RELAZIONE ALLA PRESUMIBILE UTILIZZAZIONE CHE EGLI NE AVREBBE FATTO IN CASO DI TEMPESTIVO ADEMPIMENTO - CENSURABILITĂ€ PER IL SOLO FATTO DELLA NON CORRISPONDENZA DELLA MAGGIORAZIONE RISPETTO AL TASSO DI SVALUTAZIONE SECONDO GLI INDICI ISTAT.*
Il riconoscimento da parte del giudice del merito, in favore del creditore di somma di denaro e secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., di una maggiorazione percentuale di detta somma, in relazione alla presumibile utilizzazione che egli ne avrebbe fatto in caso di tempestivo adempimento, integra una liquidazione del danno previsto dalla citata norma, nei limiti della prova fornita dal creditore stesso, e, pertanto, non può essere censurato per il solo fatto della non corrispondenza di detta maggiorazione rispetto al tasso della svalutazione monetaria secondo gli indici forniti dall'ISTAT.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)