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Sez. 1, Sentenza n. 68 del 26/01/1971 Ud. (dep. 27/07/1971) Rv. 118833 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - ESTREMI - MOTIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118833-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - ESTREMI - MOTIVI - IRRILEVANZA.*

Il dolo del delitto di calunnia si concreta nella volonta di realizzare il fatto che vale a dar vita all'incolpazione, pur sapendo che l'incolpato e innocente. I motivi che hanno mosso il calunniatore ad agire non sono rilevantì non e quindi necessario indagare se l'agente abbia avuto la specifica intenzione di nuocere all'incolpato oppure anche solo il fine di difendersi. (V 116047, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)