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Sez. 2, Sentenza n. 3547 del 06/12/1971 (Rv. 355217 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEGLI ONORARI - LIQUIDITA - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355217-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEGLI ONORARI - LIQUIDITA - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - IRRILEVANZA.*

L'obbligazione degli onorari, quando non ne risulti gia determinato l'ammontare da un titolo convenzionale o giudiziale, non e liquida, giacche le tariffe professionali fissano soltanto il minimo e il massimo degli onorari; e quindi la somma dovuta non e determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui sia intervenuta una liquidazione da parte dell'ordine professionale. (V 3547'68, mass n 336728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)