Sez. L, Sentenza n. 5822 del 07/12/1978 (Rv. 395648 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ZONA - NOZIONE - CONCLUSIONE NEL TERRITORIO ITALIANO, DA PARTE DEL PROPONENTE, DI UN CONTRATTO CON STRANIERI, ANCHE SE RESIDENTI ALL'ESTERO - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - ZONA - NOZIONE - CONCLUSIONE NEL TERRITORIO ITALIANO, DA PARTE DEL PROPONENTE, DI UN CONTRATTO CON STRANIERI, ANCHE SE RESIDENTI ALL'ESTERO - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il concetto di "zona" nel cui ambito l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti (art 1742 cod civ) ha unicamente un significato territoriale geografico, riferentesi all'ambito nel quale l'affare, anche se concluso direttamente dal preponente, deve essere andato a buon fine, perche l'agente abbia diritto alla provvigione pattuita. Pertanto, ove nel contratto di Agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, ha diritto alla provvigione l'agente quando il preponente concluda il contratto direttamente con stranieri, anche se residenti all'estero, nel territorio italiano, cioe nella zona nella quale l'agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale. (V 2251/68, mass n 334518).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)