Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 24/10/1978 Ud. (dep. 13/10/1979) Rv. 143061 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA IL REATO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA IL REATO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Il reato di lottizzazione abusiva si consuma indipendentemente dalla esecuzione di opere di urbanizzazione. Esso si perfeziona, prevenendo la programmazione attuata dalla autorita comunale o in concorso con essa, nel momento in cui sono state poste in essere iniziative private di frazionamento del suolo atte di per se a condizionare di fatto il potere valutativo e decisionale della autorita. Tali iniziative sono, ora direttamente edificatorie, ora attinenti ad infrastrutture, ora anche meramente negoziali, purche univocamente destinate a scopo edilizio. (nella specie e stata ravvisata una lottizzazione abusiva nel frazionamento di 27 lotti omogenei di mq 40000 di terreno e nella serie di vendite successive degli stessi lotti. Nella misura dei lotti correlata all'elevato prezzo di vendita si e riconosciuta la finalita edificatoria residenziale).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)