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Sez. 4, Sentenza n. 2648 del 31/01/1995 Ud. (dep. 15/03/1995) Rv. 201421 - 01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Velocità - In genere | Osservanza di una velocità particolarmente moderata - Prescrizione - Presunzione dell'idoneità di tale cautela ad impedire il verificare dell'evento - Omissione della cautela - Presunzione "iuris tantum" che l'evento non si sarebbe prodotto o che avrebbe presentato conseguenze meno gravi - Indicazione di elementi concreti per escludere o per dubitare della presunzione - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-01-31
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201421-01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Velocità - In genere

Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale l'osservanza di una velocità particolarmente moderata ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell'evento stesso. Ne deriva che, qualora questo si produca a causa dell'omissione della cautela, sussiste la presunzione "iuris tantum" che l'evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o essere posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei allo scopo. (V. anche sent. n. 345, sez. IV, ud. p. 31 gennaio 1995, Ric. Lucchin).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)