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Sez. 1, Sentenza n. 8091 del 04/11/1987 (Rv. 455751 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE PER TALE PARTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455751-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE PER TALE PARTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*

Il principio che la notificazione della sentenza ove effettuata anziché al procuratore costituito alla controparte personalmente in Forma esecutiva, la notificazione medesima è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, non esclude l'operatività dell'art. 292 cod.proc.civ. e dell'ultimo comma dell'art. 330 stesso codice per l'ipotesi di contumacia della controparte, con la conseguenza che al riguardo la validità della notificazione alla parte personalmente non trova deroga per essere stata la stessa effettuata in Forma esecutiva. (Conf 3111/82, mass n 421043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)