Sez. 3 - , Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018 (Rv. 651949 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Procedure di risarcimento ex d.lgs. n. 209 del 2005 - Costituzione in giudizio del mandatario dell'assicuratore - Ammissibilità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)