Sez. 1, Sentenza n. 3653 del 12/03/2003 (Rv. 561106 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN BIANCO | Nome del prenditore in bianco - Trasformazione del documento cambiario in documento ordinario - Conseguenze in tema di eccezioni opponibili dall'emittente al cessionario.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN BIANCO
La cambiale priva dell'indicazione del nome del prenditore (cd. cambiale con prenditore in bianco) non può essere legittimamente annoverata tra i titoli di credito (non essendo, nel nostro ordinamento giuridico, ammessa la cambiale al portatore), ed integra, conseguentemente, gli estremi del documento ordinario comprovante l'esistenza di un rapporto di credito, sicché il relativo diritto, non incorporato nel titolo, si trasmette senza forma imperativa, con la cessione effettuata anche mediante "traditio brevi manu" del documento medesimo, a prova del consenso a trasferire. Ne consegue che l'emittente può opporre al cessionario (che figura prenditore per effetto dell'avvenuto riempimento) le eccezioni personali opponibili al cedente relative al rapporto obbligatorio fondamentale.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)