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Sez. L, Sentenza n. 3130 del 21/05/1984 (Rv. 435179 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - SUSSIDIO POST-SANATORIALE, EX ART. 2 LEGGE N. 1088 DEL 1970 - NATURA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435179-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - SUSSIDIO POST-SANATORIALE, EX ART. 2 LEGGE N. 1088 DEL 1970 - NATURA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*

Il sussidio post-sanatoriale di cui all'art. 2 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 non ha natura retributiva e spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a lavoro proficuo o fruisca comunque dell'intera retribuzione, sicché il suo versamento non integra una Forma sostitutiva dell'indennità di malattia che presuppone, invece, l'assenza dal lavoro determinata da questa causa di temporanea impossibilità della prestazione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)