Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.
2. Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.
Art. 2
1. Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalita' stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuita', e' classificato nelle seguenti categorie, cosi' raggruppate:
1) gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicita' turistica;
2) gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;
3) gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.
Art. 3
1. Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e' accertato dall'Amministrazione.
Art. 4
1. I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.
2. La retribuzione, distintamente per gruppo, e' stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.
Art. 5
1. Il personale a contratto e' assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.
2. L'assunzione in servizio e' fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale puo' essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, puo' essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:
a) scarso rendimento;
b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
e) gravi motivi disciplinari;
d) abbandono del servizio.
3. Il licenziamento puo' anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneita' alle mansioni.
Art. 6
1. Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, e' disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
2. Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.
Art. 7
1. Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata da una mensilita' della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
2. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed e' ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.
3. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.
Art. 8
1. Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalita', il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante sono, altresi', riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonche' quelle contenute in apposito disciplinare da emanare da la Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano e disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purche' non incompatibili con la presente legge.
Art. 10
1. Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.
2. Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.
Art. 11
1. Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento.2
Art. 12
1. Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.
Art. 13
1. Gli incarichi gia' conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze indicate nei precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui ha effetto il disciplinare previsto dall'articolo 8.
Art. 14
1. La spesa annua per il personale a contratto a termine innovatile di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria, di cui all'articolo 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 281 milioni e 292 mila, di cui lire 243 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 38 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. A tale onere si fara' fronte:
a) per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 14, (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
b) per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
3. Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvedera' con gli stanziamenti gia' iscritti in bilancio negli appositi capitoli.
4. L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' ridotta a lire 22.500.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA