Sez. U, Sentenza n. 3 del 21/06/1986 Cc. (dep. 28/06/1986) Rv. 173260 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - NORME DI CUI AGLI ARTT. 186 E 189 DEL CODICE PENALE MILITARE - ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO PER EFFETTO DELLE SENTENZE 26/1979 E 103/1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUBENTRO DEGLI ARTT. 337 E 341 COD. PEN. - CONDIZIONE - TERMINE.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - NORME DI CUI AGLI ARTT. 186 E 189 DEL CODICE PENALE MILITARE - ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO PER EFFETTO DELLE SENTENZE 26/1979 E 103/1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUBENTRO DEGLI ARTT. 337 E 341 COD. PEN. - CONDIZIONE - TERMINE.*
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1979 e 103 del 1982 le norme di cui agli artt. 186 e 189 del codice penale militare di pace sulla insubordinazione sono state eliminate dall'ordinamento, subentrando ad esse, gli artt. 337 e 341 del codice penale allorché soggetto passivo del reato sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale. Ciò fino all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha riformulato le dette norme del codice penale militare di pace reintroducendole nell'ordinamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)