Sez. 6, Sentenza n. 1223 del 28/03/1995 Cc. (dep. 26/04/1995) Rv. 201145 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro | Richiesta del Ministro della giustizia - Validità per la richiesta, di cui all'art. 714 cod. proc. pen., della dichiarazione del Ministro per il mantenimento della convalida dell'arresto ex art. 716 cod. proc. pen. - Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce valida richiesta della misura cautelare, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., quella effettuata, ex art. 716.4 stesso cod., al fine del mantenimento della convalida dell'arresto operato, in caso di urgenza, da parte della polizia giudiziaria. La dichiarazione ministeriale di cui all'art. 716 comma quarto, - la cui mancanza funziona come una sorta di condizione risolutiva della disposta misura - non può valere quale atto di impulso in una situazione e fase processuale del tutto diversa ed autonoma. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ritenuto come richiesta di emissione della misura coercitiva, ex art. 714, comma primo, cod. proc. pen., la richiesta da parte del Ministro della giustizia, formulata a norma dell'art. 716, comma quarto, stesso codice, di mantenimento dell'arresto provvisorio urgente operato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal presidente della corte d'appello, provvedimenti poi dati dalla Corte di Cassazione per mancanza di domanda da parte dello Stato estero e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga. Il Ministro della giustizia ha manifestato la sua volontà rispetto ad una situazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione, che ha disposto l'annullamento della convalida, per cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di cui all'art. 714, è necessaria una nuova richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)