Sez. 1, Sentenza n. 5640 del 21/10/1980 (Rv. 409484 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE O DELLE SOCIETA OD ENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE E DI LAVORO PER I CORRISPETTIVI DEI SERVIZI E DELLA VENDITA DEI MANUFATTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITO PER COMPENSO DI APPALTO D'OPERA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE - CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE O DELLE SOCIETA OD ENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE E DI LAVORO PER I CORRISPETTIVI DEI SERVIZI E DELLA VENDITA DEI MANUFATTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITO PER COMPENSO DI APPALTO D'OPERA - ESCLUSIONE.*
Il privilegio generale sui mobili, accordato dall'art 2751 bis n 5 cod civ (introdotto dalla legge 29 luglio 1975 n 426) ai crediti delle imprese artigiane, o delle societa od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per 'i corrispettivi dei servizi prestatì, oltre che per i corrispettivi della vendita di manufatti, non e operante con riguardo al credito per compenso di appalto d'opera, tenuto conto della riferibilita dei predetti corrispettivi di servizi ai soli rapporti caratterizzati in modo prevalente dallo espletamento di attivita lavorativa, nonche della portata eccezionale delle norme che prevedono privilegi, ostativa ad una loro interpretazione analogica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)