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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3494 del 06/03/2012 (Rv. 621335 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONI DEGLI EFFETTI | Iscrizione ipotecaria di capitale - Estensione agli interessi - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621335-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONI DEGLI EFFETTI

Ai fini della collocazione di tutti gli interessi contemplati nell'art. 2855 cod. civ. nello stesso grado del capitale, è possibile che il creditore indichi nella nota d'iscrizione una somma riferita agli interessi stessi, sia limitandola a quelli convenzionali c.d. triennali, sia comprendendovi gli interessi legali ai sensi del terzo comma della menzionata norma, ovvero aggiungendo un'ulteriore somma da riferire a questi ultimi interessi; in queste ipotesi il creditore non potrà pretendere l'estensione della garanzia oltre la somma iscritta, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 2855 cod. civ., restando la prelazione limitata alle somme specificatamente indicate nella nota. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, il creditore ipotecario voglia avvalersi delle deroghe che le norme richiamate prevedono alla regola dell'inestensibilità dell'ipoteca agli accessori, lo stesso dovrà, nella medesima nota d'iscrizione, enunciare che il credito è produttivo d'interessi e ne dovrà indicare il tasso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)