Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004 (Rv. 572223 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Fatti successivi alla formazione del titolo - Rilevanza - Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo non opposto.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non quelli successivi, con la conseguenza che si può richiedere con autonoma domanda la restituzione della somma indebitamente versata sulla base del precetto per decreto ingiuntivo, qualora il debito sia stato già adempiuto in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della notifica dell'atto di precetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione dell'indebito pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)