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Sez. 3, Sentenza n. 11773 del 15/05/2013 (Rv. 626477 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore secondo la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - "Consumatore" e "professionista" - Nozioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626477-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti del consumatore, ai fini dell'applicabilità del Codice del consumo, approvato con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è, pertanto, necessario che il contratto sia concluso nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la qualifica di "professionista" ad una banca, che aveva preso in locazione un immobile per adibirlo a sede di una sua agenzia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)