Sez. 1, Sentenza n. 2012 del 22/03/1983 (Rv. 426865 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - IN GENERE - TRANSAZIONE STIPULATA DA PIÙ SOGGETTI - NULLITÀ DEL VINCOLO ASSUNTO DA UNO DI ESSI - ESTENSIONE DELLA NULLITÀ ALL'INTERO CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - IN GENERE - TRANSAZIONE STIPULATA DA PIÙ SOGGETTI - NULLITÀ DEL VINCOLO ASSUNTO DA UNO DI ESSI - ESTENSIONE DELLA NULLITÀ ALL'INTERO CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 1420 cod. civ., nel disporre che, nel contratto con più di due parti, ove le prestazioni di ciascuna siano dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità dell'intero rapporto, fa salvo il caso in cui la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale. Pertanto, con riguardo alla transazione stipulata da più soggetti, ed affetta da nullità in relazione al vincolo assunto da uno di essi, che sia essenziale rispetto all'intero contratto, l'estensione della nullità medesima non può essere contestata invocando l'applicazione della citata norma, a prescindere da ogni indagine sulla riconducibilità della transazione stessa nell'ambito della sua previsione. (V 1843/79, mass n 398225; (V 2089/81, mass n 419954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)