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Sez. 1, Sentenza n. 4919 del 26/05/1990 (Rv. 467395 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DI VERIDICITÀ - AZIONE PROPOSTA DA SOGGETTO DIVERSO DAL MINORE RICONOSCIUTO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467395-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DI VERIDICITÀ - AZIONE PROPOSTA DA SOGGETTO DIVERSO DAL MINORE RICONOSCIUTO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*

L'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, per difetto di veridicità, rientra nella Competenza del tribunale ordinario, anche quando si tratti di minore, se la relativa Azione sia promossa da un soggetto diverso dal minore riconosciuto, alla stregua del mancato richiamo dell'art. 263 cod. civ. nell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (pur dopo le modifiche apportate dalla legge 4 maggio 1983 n. 184). Al Presidente di detto tribunale, pertanto, spetta la nomina di un curatore speciale, per la tutela degli interessi del minore in quella causa da altri promossa (artt. 78 ed 80 cod. proc. civ.), ferma restando la Competenza del tribunale per i minorenni riguardo alla nomina di un curatore speciale al diverso fine di promuovere l'impugnazione in nome e per conto del minore medesimo (artt. 38 citato e 74 della legge n. 184 del 1983). (V 7527/87, mass n 455470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 264, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)