Sez. 2, Sentenza n. 4221 del 20/06/1983 (Rv. 429147 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - DISTANZA D'ISOLAMENTO - DISTRIBUZIONE TRA I FONDI CONFINANTI DI DETTA DISTANZA - ADOZIONE DEL RELATIVO CRITERIO - RIMESSIONE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE PARTI EX ART. 8, COMMA SETTIMO, DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - DISTANZA D'ISOLAMENTO - DISTRIBUZIONE TRA I FONDI CONFINANTI DI DETTA DISTANZA - ADOZIONE DEL RELATIVO CRITERIO - RIMESSIONE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE PARTI EX ART. 8, COMMA SETTIMO, DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CONSEGUENZE.*
Per le costruzioni in zona sismica, mentre il rispetto della distanza d'isolamento risponde a inderogabili esigenze d'ordine pubblico, il criterio di distribuzione, tra i fondi confinanti, di detta distanza è rimesso alla disponibilità delle parti, come si evince dal settimo comma dell'art. 8 della legge 25 novembre 1962 n. 1684. Pertanto, il preveniente può non far valere l'osservanza del divieto, per il prevenuto, di sopraelevare a distanza inferiore a quella che per legge deve separare le due costruzioni, sempre che sopraelevi anche lui o sul confine o alla distanza legale fra costruzioni (principio di reciprocità). Consegue che il preveniente, se, in previsione di una propria sopraelevazione sul confine, può opporsi a che il prevenuto sopraelevi a distanza dal confine inferiore a quella minima, viceversa - quando sopraelevi a meno della distanza minima dal confine - non può più pretendere che il prevenuto sopporti l'intero distacco dal confine come se egli avesse costruito su questo, essendo sufficiente che il prevenuto - salvo che pretenda il rispetto della intera distanza, ovvero la sopraelevazione sul confine - arretri dal confine a distanza idonea a ricostruire la necessaria distanza fra costruzioni. (V 3237/76, mass n 382028; (V 1468/72, mass n 358112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)