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Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Ricorso per cassazione per denegata applicazione dell'art. 129 c.p.p. - Mancata indicazione di elementi specifici - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216583-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell' art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 129, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 129, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)