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Sez. L, Sentenza n. 1010 del 05/02/1983 (Rv. 425778 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - PLURALITÀ DI ATTORI O DI CONVENUTI NELLO STESSO PROCESSO IN CAUSE FRA LORO CONNESSE - VALORE DI OGNI CAUSA - DETERMINAZIONE SEPARATE - NECESSITÀ - FINALITÀ - OBBLIGATORIETÀ DELLA RIUNIONE DELLE CAUSE CONNESSE EX ART. 151 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425778-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - PLURALITÀ DI ATTORI O DI CONVENUTI NELLO STESSO PROCESSO IN CAUSE FRA LORO CONNESSE - VALORE DI OGNI CAUSA - DETERMINAZIONE SEPARATE - NECESSITÀ - FINALITÀ - OBBLIGATORIETÀ DELLA RIUNIONE DELLE CAUSE CONNESSE EX ART. 151 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

Il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. (norma da applicare per determinare il valore della causa anche ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, giusto l'art. 6 della deliberazione del consiglio superiore forense 9 novembre 1976, approvata con il decreto ministeriale 23 dicembre 1976) concerne soltanto la ipotesi di domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non quella di domande proposte separatamente e riunite successivamente per connessione. Tale disciplina non è stata modificata dall'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che ha imposto l'obbligatoria riunione dei procedimenti relativi a cause di lavoro e di previdenza e assistenza connesse anche soltanto per identità di questione, con la conseguenza che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, il valore di ogni causa connessa deve essere separatamente considerato, nell'ipotesi in cui più parti abbiano agito o siano convenute nel medesimo processo in cause connesse ai sensi dell'art. 103, cod. proc. civ.. (V 3713/79, mass n 415649; (V 1461/76, mass n 380187).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., DM 23/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)