Sez. 1, Sentenza n. 5355 del 26/01/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153977 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO PIÙ GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERIO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - RIFERIMENTO AL REATO PUNITO IN CONCRETO IN MANIERA PIÙ GRAVE - LEGITTIMITÀ - MOTIVAZIONE CONGRUA - NECESSITÀ - LIMITI.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO PIÙ GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERIO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE - RIFERIMENTO AL REATO PUNITO IN CONCRETO IN MANIERA PIÙ GRAVE - LEGITTIMITÀ - MOTIVAZIONE CONGRUA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Ai fini della continuazione, nella Determinazione del reato più grave il giudice deve in primo luogo riferirsi alle pene edittali comminate dalla legge per le singole violazioni e solo nel caso in cui ritenga di dover considerare, in concreto, più grave una violazione punita meno severamente delle altre, deve congruamente indicare le ragioni del diverso criterio adottato, tuttavia, in tale ipotesi la valutazione discrezionale del giudice non potrà mai valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione, diretta a mitigare i rigori del cumulo materiale delle pene e non a far conseguire al reo una pena inferiore o uguale a quella minima prevista per un singolo reato. (V mass n 149060; (V mass n 142844).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)