Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Credito che matura periodicamente di mese in mese - Diritto al pagamento in unica soluzione in sede esecutiva - Insussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il titolare del diritto all'assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretenderne il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione.
Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)