Sez. L, Sentenza n. 1806 del 23/02/1994 (Rv. 485427 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente | Impiegato con funzioni direttive - Distinzione - Qualifica di dirigente ed esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica - Incompatibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente
Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con funzioni direttive è dato dall'ampiezza delle rispettive funzioni, estese per la prima qualifica all'intera azienda o ad un ramo autonomo di questa e destinate ad incidere con carattere essenziale sulla vita dell'azienda, circoscritte invece, per la seconda, ad un settore, ramo o ufficio dell'azienda medesima. Vi è pertanto incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e graduazione di compiti, atteso che pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali occorre che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre, differenziandosi l'autonomia degli altri funzionari o impiegati con funzioni direttive preposti a determinati uffici o servizi per il fatto che questa consiste nell'attività di attuare, determinare e curare l'esecuzione delle direttive generali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'azienda in un ramo o servizio di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)