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Sez. 2, Sentenza n. 1897 del 05/10/1977 Ud. (dep. 18/02/1978) Rv. 137989 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO.*
Stato
decisa il 1977-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137989-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO.*

Non puo ritenersi applicabile l'esimente della legittima difesa, in ordine al reato previsto dall'art 114 n 2, ipotesi seconda, RD 21 dicembre 1933, n 1736, nel caso di ritiro della provvista da parte del traente di un assegno bancario, che, vittima di una truffa ad opera del primo prenditore del titolo, voglia evitare il pericolo di un danno patrimoniale, giacche non sono configurabili i requisiti della "ingiustizia" della minaccia e della "inevitabilita" della difesa adottata dalla vittima. Infatti l'emittente, vittima di una truffa da parte del primo prenditore, non subirebbe una minaccia "ingiusta" al suo diritto patrimoniale da parte del prenditore successivo, poiche questo eserciterebbe un proprio diritto. Se il titolo fosse, invece, rimasto al primo prenditore, autore della truffa, il traente potrebbe ricorrere all'autorita giudiziaria per ottenere il sequestro penale dell'assegno o l'emissione di provvedimenti cautelari civili, e non sarebbe "inevitabile" il prelievo della provvista.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 114 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)