Sez. 2, Sentenza n. 23130 del 12/11/2015 (Rv. 637159 - 01)
PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Inerenza dello "ius aedificandi" - Conseguenze - Circolazione separata dei diritti edificatori - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Lo "ius aedificandi" trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2912
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)