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Sez. 2, Sentenza n. 23130 del 12/11/2015 (Rv. 637159 - 01)

PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Inerenza dello "ius aedificandi" - Conseguenze - Circolazione separata dei diritti edificatori - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637159-01

PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Lo "ius aedificandi" trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2912

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)