Sez. 5, Sentenza n. 1631 del 11/11/1999 Ud. (dep. 11/02/2000) Rv. 216264 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI | Partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Carattere della condotta necessaria - Necessità che il partecipe ponga in essere direttamente attività criminose - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI
Ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia personalmente posto in essere attività di tal genere, essendo sufficiente la sua aggregazione ad una organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 416 bis cod. pen., in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)